AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267".
Il D.L. n. 267/1994, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1994).
                               Art. 1.
  1.  Gli  stanziamenti  di  cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (a), sono versati, per l'ammontare di 52 miliardi per il
1994, in entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnati  ad
apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, ai  fini  dell'applicazione
del regolamento CE n. 3699/93 (b) nell'anno 1994, in materia di fermo
biologico della pesca.
  2.  Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con
proprio decreto, determina le modalita' tecniche  per  l'applicazione
del  regolamento  di  cui  al  comma  1  e  per  la distribuzione dei
contributi.
  3. Il pagamento dei contributi previsti  dal  presente  decreto  e'
corrisposto   dai   comandanti   delle  capitanerie  di  porto  sugli
accreditamenti  disposti  dal  Ministero  delle   risorse   agricole,
alimentari e forestali.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a) La legge  n.  183/1987  reca:  "Coordinamento  delle
          politiche   riguardanti   l'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee ed adeguamento  dell'ordinamento  interno
          agli atti normativi comunitari".  Si trascrive il testo del
          relativo art. 5:
             "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             2.  Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato 'Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie', nel quale sono versate:
               a)  le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
               c)  le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
               d)  le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7.
             3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e degli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
             (b)  Il  regolamento  CEE  n.  3699/93,  che definisce i
          criteri e  le  condizioni  degli  interventi  comunitari  a
          finalita'    strutturale    nel    settore   della   pesca,
          dell'acquacoltura     e     della     trasformazione      e
          commercializzazione   dei   relativi   prodotti,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 346 del 31 dicembre 1993 e ripubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 3 marzo 1994,
          2a serie speciale.